1. La presente legge introduce e disciplina la conciliazione giudiziale delegata dal magistrato o dal giudice di pace innanzi al quale è pendente un procedimento giudiziario civile di primo grado avente a oggetto una controversia su diritti disponibili.
1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 183. - (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
In considerazione delle domande introdotte, delle tesi prospettate, dei documenti allegati e di qualunque altro elemento utile, il giudice istruttore, nelle controversie relative a diritti disponibili, se nessuna delle parti si oppone, può sospendere il procedimento per un periodo non superiore a sessanta giorni e delegare l'esperimento del tentativo di conciliazione a un professionista esperto in tecniche di conciliazione iscritto negli appositi elenchi
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori
2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, sia d'ufficio sia su istanza di parte, anche mediante la delega di cui all'articolo 183, quarto comma.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Qualora il verbale di conciliazioni sia redatto innanzi al professionista delegato ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, esso è da questi prontamente depositato nel fascicolo del giudizio pendente. Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo; per la conciliazione in sede delegata, l'esecutività consegue
1. Il procedimento di conciliazione delegato al professionista dal giudice istruttore ai sensi del terzo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è informale e riservato. Nessun atto o documento prodotto dalle parti durante il procedimento può essere acquisito al fascicolo processuale.
2. Il cancelliere comunica prontamente l'ordinanza di delega al professionista designato, il quale convoca senza indugio le parti, le ascolta e dirige la procedura nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Gli atti della procedura di conciliazione, indipendentemente dal suo esito, non possono costituire fonte di prova in altri giudizi, né il conciliatore può essere chiamato a testimoniare su circostanze relative alla procedura di conciliazione da lui diretta.
4. Ai fini del regolamento delle spese del giudizio, il giudice delegante può sempre valutare il contegno della parte che, senza motivo, non abbia partecipato alle sessioni convocate dal conciliatore delegato.
1. Il giudice può delegare l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui al terzo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo
1. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza di delega allo svolgimento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 183, quarto comma, del codice di
1. All'atto del deposito del verbale attestante l'esito del tentativo di conciliazione, il giudice istruttore liquida il compenso dovuto al conciliatore delegato sulla base delle tariffe in vigore e in considerazione della quantità, qualità ed esito dell'attività svolta dall'esperto, ponendo l'onere a carico solidale di tutte le parti.
2. Il provvedimento di liquidazione del compenso attribuito al conciliatore delegato costituisce titolo esecutivo.
1. Il verbale di accordo e tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione delegata dal giudice civile sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro senza alcun limite di valore.